L’associazione Filarmonica cittadina “Guglielmo Andreoli” non ha scopo di lucro e ha la finalità di promuovere la cultura musicale, favorire le relazioni tra i musicisti con propositi artistici, educativi e morali.

Ha sede presso la Fondazione Scuola di Musica di Mirandola ed è composta da soci volontari che, con passione e dedizione, portano avanti le attività musicali e culturali.

Ogni tre anni viene eletto, attraverso le Elezioni Sociali il Consiglio d’Amministrazione. L’attuale consiglio è in carica dal 16 Febbraio 2023.

Consiglio d’Amministrazione

Elezioni Sociali avvenute in data 16/02/2023. In carica fino al 15/02/2026

PRESIDENTE: Angelo Viviani
VICE-PRESIDENTE: Maria Chiara Ferraresi
SEGRETARIO: Irene Polacchini
CONSIGLIERE: Alfredo Ghitti
CONSIGLIERE: Alfredo Polacchini
CONSIGLIERE: Caterina Della Casa
CONSIGLIERE: Filippo Ferraresi

Statuto Sociale

(Statuto registrato a Carpi il 14.11.2022 al nr. 2009 Atti Privati Serie 3)

Titolo I – COSTITUZIONE E FINALITA’

Art. 1 – Costituzione

Con atto del 30/1/1996 è stata costituita l’associazione denominata Filarmonica Cittadina G. Andreoli, di seguito più brevemente citata come “Associazione”.

Ai fini dell’adeguamento normativo ai sensi Decreto Legislativo  3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni, per effetto del presente statuto, l’Associazione diviene Ente del Terzo Settore ed assume la forma giuridica di Associazione di Promozione Sociale.

L’Associazione ha l’obbligo di inserire l’acronimo “APS” o la locuzione “Associazione di Promozione Sociale” nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. In conseguenza dell’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, istituito ai sensi del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, le suddette diciture dovranno essere integrate dall’acronimo “ETS” o dalla locuzione “Ente del Terzo Settore”.

L’Associazione ha sede legale nel Comune di Mirandola, presso la locale Fondazione Scuola di Musica C. e G. Andreoli. Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 – Finalità

L’Associazione, quale Ente del Terzo Settore, svolge attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

In conformità con la Legge 106/2016 e il D. lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche al fine di sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

A tal fine svolge in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, anche valorizzando la funzione del tempo libero quale momento di crescita individuale e occasione aggregativa e sociale, le attività di interesse generale di cui all’articolo 4 del presente statuto e persegue i seguenti scopi generali:

  • favorire lo sviluppo ed il miglioramento della cultura musicale, sociale, turistica dei soci, dei giovani e delle persone della comunità in cui opera mediante la creazione di una Banda Musicale proponendosi come struttura sociale e democratica per l’utilizzo del tempo libero;
  • creare nuove prospettive musicali, morali ed artistiche per i soci e per la comunità;
  • promuovere e favorire l’educazione musicale dei soci e dei non soci, specialmente dei minori e degli svantaggiati di carattere fisico-psichico e sociale, mediante l’organizzazione e l’istituzione di corsi, scuole, gruppi musicali, seminari di musica e simili;
  • mettere a disposizione della comunità i risultati delle proprie esperienze, arricchire il lavoro collettivo (didattico, esecutivo e di sostegno), anche tramite l’intervento di esperti del settore e di personalità eccellenti;
  • sviluppare l’attività concertistica, sia come elemento fondamentale del percorso didattico e formativo, sia come servizio al pubblico, anche con la realizzazione di cartelloni concertistici stagionali e/o annuali , da effettuare in teatri, saloni, scuole, piazze e in ogni luogo idoneo, anche in collaborazione o con la sovvenzione o il patrocinio di enti pubblici e privati;
  • collaborare con le istituzioni scolastiche per l’apprendimento della musica e la diffusione della pratica musicale fra i giovani quale elemento specifico dello sviluppo integrale della personalità;
  • promuovere la diffusione della cultura musicale bandistica nell’ambito di festività civili e religiose;
  • organizzare e realizzare anche in collaborazione con terzi, manifestazioni musicali di qualsiasi tipo e genere, raduni, concorsi, premi, rassegne musicali, mostre, concerti, attività concertistiche, attività culturali, promuovendo anche l’incremento turistico e la valorizzazione del patrimonio artistico, monumentale e paesaggistico;
  • promuovere ed effettuare studi, ricerche, seminari, conferenze ed organizzare attività di divulgazioni e produzioni musicali, con qualsiasi mezzo, incentivando anche scambi culturali con altre associazioni ed enti aventi medesima finalità;
  • tutelare gli interessi morali, artistici, culturali e sociali di tutti i soci;
  • promuovere iniziative pubbliche e private nei campi della cultura della storia, della didattica e tecnica musicale, nonché la produzione, la stampa e la diffusione, attraverso qualunque mezzo di produzione tecnica ritenuto idoneo, di partiture, trascrizioni, composizioni, filmati, CD e anche con la promozione, istituzione e/o gestione di centri dedicati e musei;
  • curare l’edizione e la distribuzione di riviste, bollettini, notiziari a carattere associativo, didattico, di cultura musicale e incremento turistico e artistico in genere anche attraverso gli strumenti di web communication e altri media messi a disposizione dall’innovazione tecnologica;
  • curare la formazione, l’organizzazione e/o la realizzazione di gruppi musicali per la diffusione della musica e delle attività culturali, sociali e artistiche per migliorare la sensibilità musicale e l’amore per l’arte in genere di soci e non soci in specie giovani;
  • realizzare una biblioteca, un centro culturale, polivalente studio e ricerca, realizzare banche dati nel settore, nonché un museo delle attività bandistiche;
  • realizzare qualsiasi progetto che abbia attinenza all’arte musicale, alla cultura, alla promozione delle attività sociali, specialmente per i giovani rivolte anche alla valorizzazione delle risorse turistiche e delle attività artistiche del territorio;
  • stipulare convenzioni e collaborare con Enti pubblici e privati, associazioni, consorzi, cooperative, sia in Italia che all’estero, che perseguono scopi affini o che intendono sostenere o incoraggiare le iniziative dell’Associazione e aderire ad organismi similari nazionali ed internazionali;
  • rappresentare, attraverso i propri organismi, gli associati presso Enti nazionali, locali e presso organismi o istituti internazionali.

    L’Associazione non è una formazione o un’associazione politica, né un’associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.

    L’Associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

    Per il perseguimento dei propri scopi, l’Associazione potrà aderire ad enti di rappresentanza o a Reti Nazionali del Terzo Settore che operano con finalità analoghe.

    Art. 3 – Durata

    La durata dell’Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea Straordinaria dei soci, come previsto dall’art. 30 del presente statuto.

    Titolo II – ATTIVITA’ ESERCITATE

    Art. 4 – Attività di interesse generale

    Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione esercita e organizza in via principale attività di interesse generale secondo quanto previsto dall’art. 5 del D. lgs  117/2017 e successive modificazioni. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:

    lettera d) – educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;   

    lettera i) – organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

    lettera l) – formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

    Art. 5 – Altre attività

    Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione esercita e organizza inoltre attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, ai sensi dell’art. 6 del D. lgs. 117/2017 e successive modificazioni, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:

    • somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci e familiari conviventi, presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale, alle condizioni previste dall’art. 85 del D. lgs. 117/2017 e successive modificazioni;
    • attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari;
    • ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti.

      Art. 6 – Gestione delle attività organizzate

      Per il perseguimento dei fini istituzionali, l’Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, ai quali possono essere unicamente rimborsate le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti ed autorizzati. In caso di particolari necessità, l’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, purché non appartenenti al Consiglio Direttivo.

      L’Associazione può inoltre avvalersi delle prestazioni di volontari soci e non soci, fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi degli art. 17, 18 e 19 del D. lgs. 117/2017 e successive modificazioni. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo.

      Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall’Associazione, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. lgs 117/2017 e successive modificazioni.

      La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.

      L’Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell’art. 18 D. lgs 117/2017 e successive modificazioni.

      L’Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

      Art. 7 – Prove

      Le prove costituiscono l’occasione primaria di riunione dei componenti dell’Associazione e di studio dei brani musicali da eseguire nei concerti. Possono essere convocate per tutta l’orchestra filarmonica e/o per sezioni strumentali omogenee nei periodi e negli orari ritenuti opportuni dal Maestro Direttore, sentita la disponibilità dei musicisti.

      In questa attività il Maestro Direttore potrà essere assistito da altri insegnanti o diplomati che lo coadiuvino nella concertazione degli spartiti.

      Allo scopo della migliore esecuzione strumentale il Maestro Direttore ed i suoi collaboratori assicureranno altresì, dietro richiesta degli strumentisti, la migliore assistenza per lo studio individuale delle parti presso i locali utilizzati dall’Associazione che potranno essere messi a disposizione.

      Il Consiglio Direttivo, distribuisce con il massimo anticipo possibile, un calendario stagionale delle prove e dei concerti in programma.

      Art. 8 – Concerti  e Manifestazioni

      Durante l’esecuzione dei concerti e/o delle manifestazioni i musicisti devono tenere un contegno tale da non sminuire il prestigio dell’Associazione ed idoneo alla miglior esecuzione dei brani, seguendo le indicazioni del Maestro Direttore.

      Nei casi di trasferimenti fuori sede i musicisti sono tenuti al rispetto degli orari di partenza e ritorno disposti dal Consiglio Direttivo e/o dal Maestro Direttore.

      Ogni musicista presente ai concerti e/o manifestazioni deve dotarsi della propria cartella e/o libretto e del proprio leggio. Coloro che, per voluminosità dello strumento, necessitano del trasporto sociale, concordano con il consigliere incaricato le opportune turnazioni per il relativo carico e scarico.

      Art. 9 – Uniforme Sociale

      Ogni musicista dovrà indossare ai concerti e/o alle manifestazioni l’abito e le parti complementari d’abbigliamento deliberate dall’Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo. 

      Art. 10 – Programmi Musicali

      I programmi musicali sono proposti dal Maestro Direttore in accordo con il Consiglio Direttivo ed, eventualmente, previa consultazione con un ristretto gruppo di esperti individuati tra i soci musicisti. I programmi musicali sono presentati durante le Assemblee Ordinarie. Tutti i soci possono altresì avanzare proposte musicali che saranno considerate dal Maestro Direttore per la valutazione artistica e dal Consiglio Direttivo per gli aspetti organizzativi.

      Titolo III – FUNZIONAMENTO

      Art. 11 – Regolamento Associativo

      L’Assemblea dei Soci, ad integrazione delle norme previste dal presente statuto, approva, su proposta del Consiglio Direttivo, il Regolamento Associativo ed eventuali altri regolamenti specifici che dettagliano le modalità operative e gestionali dell’Associazione.

      Art. 12 – Esercizio Sociale e Bilancio di Esercizio

      L’Esercizio Sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

      Per ogni Esercizio Sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente, il Bilancio di Esercizio. Esso deve essere approvato entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell’Esercizio Sociale e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

      Art. 13 – Patrimonio

      L’Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell’art. 8 del D. lgs 117/2017 e successive modificazioni.

      L’Associazione, per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attività sociali, utilizza le risorse economiche derivanti da:

      • quote associative e contributi degli associati;
      • eredità, donazioni e legati;
      • contributi di organismi internazionali, dell’Unione Europea, dello Stato, della Regione, degli enti locali, di enti o istituzioni pubbliche;
      • entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
      • proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale, svolte in maniera secondaria e strumentale e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
      • erogazioni liberali degli associati e di terzi;
      • entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
      • altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

      Il patrimonio, comprensivo degli eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

      E’ fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

      E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi riserve o capitale, comunque denominati, a fondatori, associati, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, lavoratori o collaboratori, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

      In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all’articolo 25 del presente statuto.

      Art. 14 – Strumenti Musicali ed Accessori

      Gli strumenti musicali utilizzati nell’attività musicale possono essere di proprietà dei musicisti e/o dell’Associazione. Le riparazioni degli strumenti di proprietà dell’Associazione, resesi necessarie per negligenza, imperizia o colpa dei consegnatari, dovranno essere pagate dagli stessi.

      Art. 15 – Libri Sociali

      L’Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari convenuti con il Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell’Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.

      TITOLO IV – I SOCI

      Art. 16 – Soci

      Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche e giuridiche senza scopo di lucro che si riconoscono negli ideali e negli scopi perseguiti dall’Associazione. Lo stato di socio comporta la possibilità di frequenza dei locali utilizzati dall’Associazione e di partecipare alle manifestazioni dalla stessa organizzate, secondo le modalità stabilite dal presente statuto e da eventuali regolamenti interni.

      I soci si distinguono in Soci Ordinari e Soci Onorari.

      Sono Soci Ordinari i musicisti attivi ed effettivi componenti dell’Associazione ed il Maestro Direttore, regolarmente iscritti. Privilegiano le esigenze dell’Associazione, rispetto ad altri eventuali impegni musicali, concordano eventuali deroghe con il Maestro Direttore, onde evitare che la propria assenza possa causare difficoltà di organico all’Associazione.

      Sono Soci Onorari i musicisti che hanno lasciato il servizio attivo per cause di forza maggiore nonché le persone fisiche e giuridiche che abbiamo fortemente contribuito alla valorizzazione dell’Associazione. I Soci Onorari possono partecipare alle assemblee dell’Associazione con diritto di voto.

      Lo stato di Socio Ordinario viene acquisito secondo le modalità stabilite dall’art. 17 del presente statuto.

      Lo stato di Socio Onorario viene deliberato dall’Assemblea Ordinaria dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo.

      Gli enti del terzo settore partecipano attraverso il loro legale rappresentante o un socio espressamente delegato e possono aderire a condizione che il numero di tali enti non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di Promozione Sociale.

      Lo stato di socio può essere revocato con delibera motivata di esclusione da parte dell’Assemblea Ordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, per accertati motivi di incompatibilità con le norme del presente statuto e comunque nel rispetto dell’art. 24 della Costituzione della Repubblica Italiana.

      Il numero degli aderenti è illimitato.

      Art. 17 – Aderenti all’Associazione

      L’Associazione è a carattere aperto e non impone limitazioni all’ammissione degli associati in relazione alle loro condizioni economiche; ripudia ogni forma di discriminazione di qualsiasi genere e natura favorendo la più ampia aggregazione e lo scambio multiculturale.

      La partecipazione sociale non è collegata, in qualsiasi forma, alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale. E’ vietato altresì il trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa.

      Possono aderire all’Associazione le persone fisiche ed enti del terzo settore che si riconoscono nel presente statuto e che, impegnandosi a rispettarlo in toto e a riconoscere l’autorità degli organi sociali eletti e nominati, ne fanno richiesta al Consiglio Direttivo, fornendo i propri dati anagrafici e la qualifica strumentale. Il Consiglio Direttivo delibera in merito nella prima seduta utile. La delibera di ammissione è comunicata all’interessato con contestuale consegna della tessera di socio e copia del presente statuto ed annotata nel libro dei soci con decorrenza dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

      In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale.

      In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l’adesione.

      In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare all’interessato il motivo del rigetto dell’ammissione. L’interessato può, entro sessanta giorni dell’avvenuta comunicazione della deliberazione del rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea dei Soci che dovrà essere convocata per deliberare.

      Gli associati cessano di appartenere all’Associazione per:

      • dimissioni volontarie presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
      • morte;
      • esclusione deliberata dall’Assemblea dei Soci per gravi motivi o per indegnità;
      • mancato versamento della quota associativa di un socio già dichiarato moroso;
      • mancata attività musicale attiva, per qualsiasi motivo se non adeguatamente giustificato, al Consiglio Direttivo, da parte dei soci ordinari per 12 o più mesi consecutivi.

      Gli eventuali esclusi hanno diritto di proporre il ricorso contro il provvedimento, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea degli associati che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell’Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L’esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell’Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottata dal Consiglio Direttivo.

      In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, i soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione dell’eventuale fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

      Le modalità e le condizioni di adesione all’Associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono eventualmente disciplinate da regolamenti specifici.

      Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto.

      Art. 18 – Diritti dei soci

      Tutti i soci hanno diritto:

      • a concorrere all’elaborazione del programma dell’Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l’adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
      • ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
      • a partecipare alle assemblee;
      • ad esaminare i libri sociali come stabilito dall’art. 15.

      Tutti gli associati, iscritti da almeno 90 giorni al libro dei soci ed in regola con il versamento delle quote associative, hanno diritto:

      • all’elettorato attivo e se maggiorenne godere anche dell’elettorato passivo eleggendo gli organi sociali e facendosi eleggere negli stessi. Per quanto riguarda i soci minorenni il diritto di voto è esercitato dal loro esercente la responsabilità genitoriale; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto il capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
      • ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
      • ad approvare i bilanci.

      E’ garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo.

      Art. 19 – Doveri dei soci

      I Soci hanno il dovere di:

      • partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell’Associazione e alla realizzazione delle attività sociali;
      • rispettare il presente statuto e le norme contenute nel regolamento associativo, parte integrante dello statuto;
      • rispettare gli organi sociali eletti e nominati;
      • rispettare le delibere degli organi sociali;
      • mantenere un comportamento che non cagioni danno all’immagine associativa;
      • non arrecare danni morali o materiali all’Associazione;
      • versare la quota associativa nei tempi e nelle modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

        Titolo V – ORGANIZZAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE

        Art. 20 – Organi Sociali

        Sono Organi dell’Associazione:

        • L’Assemblea dei Soci;
        • Il Consiglio Direttivo;
        • Il Presidente;
        • L’Organo di controllo (organo eventuale, obbligatorio nel caso in cui ricorrano i presupposti di legge);
        • Il Revisore legale dei Conti (organo eventuale, obbligatorio nel caso in cui ricorrano i presupposti di legge).

        Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche possono essere rimborsate le spese sostenute a causa del loro incarico.

        Tutti gli organi collegiali dell’Associazione possono riunirsi sia in presenza che in collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all’ordine del giorno. I membri dell’organo potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la videoconferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto.

        E’ consentito anche il voto elettronico o per corrispondenza.

        Art. 21 – L’Assemblea dei Soci

        E’ il massimo organo dell’Associazione e determina l’applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. E’ composta dai soci in regola con il tesseramento e il versamento della quota associativa alla data della sua convocazione.

        E’ convocata e presieduta dal Presidente dell’Associazione.

        Le convocazioni, devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitare ai soci anche in via informatica, devono riportare l’ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 15 giorni dalla data di svolgimento.

        La partecipazione dei soci all’assemblea potrà essere in presenza e/o da remoto sulla base delle normative vigenti ed avvalendosi delle possibilità di connessione, messe a disposizione dalla innovazione tecnologica.

        In via ordinaria si riunisce due volte l’anno o quando ne facciano richiesta motivata almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto, quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o quando lo ritenga motivato il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell’assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e allo svolgimento entro i successivi 15 giorni.

        L’Assemblea Ordinaria:

        • nomina i componenti del Consiglio Direttivo, tramite elezioni con cadenza triennale, normate da apposito regolamento;
        • approva entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale, il bilancio dell’esercizio precedente, ai sensi dell’articolo 12 del presente Statuto;
        • nomina e revoca, quando ricorrano le condizioni citate agli artt. 30 e 31 del D. lgs 117/2017 e successive modificazioni, l’organo di controllo o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e ne delibera il compenso;
        • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
        • approva e modifica il Regolamento Associativo ed eventuali ulteriori regolamenti gestionali ed organizzativi;
        • delibera sui ricorsi dei soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di radiazione, sospensione ed espulsione;
        • delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto e sulle altre materie eventualmente all’ordine del giorno.

        L’Assemblea Straordinaria:

        • delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
        • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
        • delibera sulla devoluzione del patrimonio e sulla nomina del liquidatore.

        Le deliberazioni delle assemblee ordinarie sono prese, in prima convocazione, a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione, che conformemente alle disposizioni del Codice Civile non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, la deliberazione è valida a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti.

        Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

        Per modificare l’atto costitutivo o lo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

        Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

        I soci, iscritti da almeno 90 giorni al libro dei soci ed in regola con il versamento della quota associativa, possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni socio maggiorenne ha diritto a un voto e può essere titolare di un’altra delega oltre alla propria.

        Le votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.

        Non possono partecipare alle assemblee, né votare alle stesse, i soggetti che non sono in regola con il pagamento della quota associativa o che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione.

        Le delibere assunte dovranno essere riportate nel libro delle adunanze o delle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci.

        Art. 22 – Il Consiglio Direttivo

        Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione dell’Associazione; è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da 5 consiglieri di cui uno con funzioni di segretario nominati dall’Assemblea dei soci, tra i soci medesimi o tra persone indicate dai soci enti e sono rieleggibili.

        Il Consiglio Direttivo è eletto secondo le modalità indicate nell’apposito regolamento e dura in carica 3 anni.

        Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l’Assemblea dei Soci non approva il bilancio d’esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.

        Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

        • mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
        • elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
        • attua gli indirizzi dell’Assemblea dei Soci;
        • approva i programmi di attività;
        • assegna eventuali incarichi funzionali e affida gli incarichi di lavoro in ambito associativo;
        • approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
        • coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci da appresentare all’Assemblea per l’approvazione;
        • elabora i regolamenti da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci;
        • documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’articolo 5 del presente statuto nella relazione al bilancio o nella relazione di missione;
        • delibera circa l’ammissione dei soci, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell’associazione, nonché la sospensione, l’espulsione e la radiazione degli stessi;
        • nomina il Direttore Artistico della Banda Musicale e gli eventuali altri maestri e collaboratori, in assenza degli incarichi, come d’usi, dalla Fondazione Scuola di Musica C. e G. Andreoli.

        Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, è convocato e presieduto entro 15 giorni dalla sua elezione, per la definizione delle cariche sociali.

        Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente stesso o quando lo richiedano un terzo dei membri del Consiglio Direttivo; in tal caso il Presidente provvederà al suo svolgimento entro i successivi 15 giorni.

        Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Delibera sulle questioni all’ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

        Le votazioni sono normalmente palesi. Sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere, oppure quando il consiglio si occupi di persone. Nel caso che un consigliere abbia un interesse diretto od indiretto nella questione di cui si sta occupando il consiglio, egli non potrà partecipare alla discussione ed al voto.

        In caso di decesso, rinuncia, decadenza, impedimento di un eletto, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione nominando il primo dei non eletti salvo ratifica da parte dell’Assemblea degli associati immediatamente successiva.

        In caso di dimissioni contestuali della maggioranza del Consiglio Direttivo, lo stesso si presenta dimissionario all’Assemblea dei Soci, relazionando sulla situazione e sulle motivazioni, preparando entro 30 giorni dall’assemblea, nuove elezioni.

        Il potere di rappresentanza attribuito al presidente è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l’articolo 2475-ter del Codice Civile.

        Art. 23 – Il Presidente

        Dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo o comunque fino alla sua decadenza per i motivi indicati all’art. 22 del presente statuto.

        Ha la rappresentanza legale dell’Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione.

        Propone al Consiglio Direttivo l’attribuzione di incarichi funzionali all’Associazione.

        Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali.

        In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente, che ne assume tutti i poteri.

        Le dimissioni o la decadenza del Presidente sono causa di decadenza dell’intero Consiglio Direttivo.

        Art. 24 – Il Vice Presidente

        Dura in carico fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo o comunque fino alla sua decadenza per i motivi indicati agli artt. 22 e 23 del presente statuto.

        Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia temporaneamente impedito nell’esercizio delle proprie funzioni.

        In caso di dimissioni o decadenza, il Vice Presidente viene sostituito con apposita nomina tra gli altri componenti del Consiglio Direttivo e durerà in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo stesso.

        Art. 25 – Il Maestro Direttore

        Il Maestro Direttore è il responsabile Artistico dell’Associazione e sovrintende al raggiungimento degli scopi sociali in ambito artistico. Dirige la Banda Musicale e svolge le attività a lui conferite dal Consiglio Direttivo. In caso di temporaneo impedimento nell’esercizio delle proprie funzioni, viene sostituito in accordo tra il Consiglio Direttivo ed il Maestro Direttore.

        Può partecipare senza diritto di voto all’assemblea dei soci o agli incontri del Consiglio Direttivo; nel caso in cui sia socio ha gli stessi diritti e doveri dei soci dell’Associazione.

        Art. 26 –  Organo di controllo (organo eventuale, obbligatorio nel caso in cui ricorrano i presupposti di legge)

        L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall’assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o qualora ritenuto opportuno dall’assemblea anche in assenza dei requisiti previsti dalla legge.

        I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

        L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro.

        L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di controllo.

        I componenti dell’Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

        Art. 27 – Revisore legale dei conti (organo eventuale, obbligatorio nel caso in cui ricorrano i presupposti di legge)

        Nel caso in cui ricorrano i presupposti di cui all’art. 31 Codice del Terzo Settore, qualora la revisione legale dei conti non sia esercitata dall’Organo di controllo ai sensi dell’art. 30 comma 6 Codice del Terzo Settore, l’Associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di Revisione legale iscritti nell’apposito registro. La nomina e la revoca di tale soggetto, spetta all’assemblea.

        Titolo VI – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

        Art. 28 – Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

        L’Associazione si iscrive nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del D. lgs. 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante fornendo le informazioni di cui all’articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all’articolo 83 del D. lgs. 117/2017 e successive modificazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

        Una volta iscritta, l’Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell’iscrizione, integrando gli acronimi APS ed ETS.

        Nelle more dell’istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), si iscrive ai registri esistenti e previsti dalla normativa previgente.

        Art. 29 – Rimandi al codice civile e alla normativa di settore

        Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal D. lgs. 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile al D. lgs. 117/2017 e successive modificazioni, al Codice Civile, alle relative disposizioni di attuazione e alla normativa specifica di settore, decide l’Assemblea dei Soci a maggioranza assoluta dei partecipanti.

        Art. 30 – Scioglimento dell’Associazione

        Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell’art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

        In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ad altro Ente del Terzo Settore, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45, comma 1, del D. lgs. 117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

        A tal fine l’Assemblea dei Soci nominerà un liquidatore con le modalità previste dall’art. 17 del presente Statuto.

        Norma transitoria

        Il presente Statuto diviene operativo all’atto della sua approvazione per quanto concerne l’adeguamento alle vigenti leggi e normative.

        Ferma restando la facoltà dell’Organo di Amministrazione di decidere integrazioni o modifiche allo Statuto, all’Organo di Amministrazione è altresì conferita la facoltà di decidere integrazioni o modifiche statutarie necessarie all’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

        Gli acronimi APS, ETS, integreranno la denominazione sociale solo successivamente e per effetto dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

        Ad avvenuta iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la denominazione dell’Associazione sarà “Filarmonica Cittadina G. Andreoli APS”.

        Mirandola, 6.11.2022                                                              Assemblea Straordinaria dei Soci